Condono edilizio
Il Comune esprime parere ambientale sugli edifici soggetti a condono, secondo l’art. 32 della Legge 47/85 (Legge sul condono) nei casi di:
- opere abusivamente realizzate entro l’1/8/83;
- interventi eseguiti sulle opere di cui sopra anche in epoca successiva (purchè non oltre il 31/12/93) e che comunque non abbiano comportato aumenti di volume e di superficie.
Concede autorizzazioni ex art. 7 della Legge 149/39 per i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall’articolo 31, comma 1, lettera a, b e c della legge 5 agosto 1978, n.457, qualora per essi sia richiesta autorizzazione ai sensi dell’articolo 82, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, come integrato dal Decreto Legge 27 giugno 1985, n.312, convertito con modificazioni della Legge 8 agosto 1985, n.431 che non modificano le parti strutturali e le caratteristiche originarie degli edifici salvo l’eliminazione delle superfetazioni;
b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall’articolo 8 della Legge Regionale 2 luglio 1987, n.36;
c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone “B” dall’articolo 2 del Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n.97;
d) gli interventi di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuali previsti dall’articolo 1 della Legge Regionale n.36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della Legge 1497/1939, successivamente all’entrata in vigore della Legge 431/1985, purchè i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati;
e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
f) le varianti in corso d’opera approvate ai sensi dell’articolo 7 della Legge 1497/1939 in ordine al progetto originario che siano conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e che non abbiano natura di variazione essenziale ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale 6/1987;
g) la posa in opera di cartelli o di latri mezzi pubblicitari ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della Legge 1497/1939 e dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1922, n.285 e successive modificazioni;
h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell’articolo 82, commi 8 e 12, del Decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, come modificato dal Decreto Legge 312/1985, convertito con modificazioni della Legge 431/1985;
i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 kV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione nonchè di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d’arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt. 1,00;
m) le recinzioni adeguate agli ambiti territoriali in cui si realizzano.
DOVE
Comune di Pontecorvo
Settore Urbanistica P.zza IV Novembre, 1
Tel. 0776.76211
COME
Documentazione necessaria per ottenere il parere ai sensi del combinato disposto della Legge Regionale 59/95 e successive Leggi Regionali 11/97 e 12/97 e dell’articolo 32 della Legge 28/02/1985 n.47 per opere realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n.1497.
Le domande indirizzate al Comune di Pontecorvo debbono essere redatte in duplice originale (una in bollo e una in carta semplice che verrà restituita come ricevuta dell’avvenuta presentazione). L’identità del sottoscrittore deve essere accertata dal funzionario che la riceve mediante annotazione del documento d’identità sul 1° originale, altrimenti le firme debbono essere autenticate.
Nella domanda dovrà essere precisato:
- secondo quale lettera dell’art. 1 della Legge Regionale di sub-delega viene richiesto il parere ambientale;
- estremi catastali;
- epoca in cui l’abuso è stato commesso;
- che “non sussistono in merito al progetto in questione e al medesimo lotto precedenti pareri ex art. 32 della Legge 47/85 ai fini ambientali”.
Le domande debbono essere corredate dalla seguente documentazione:
- fotocopia della domanda di condono presentata al Comune e ricevute dell’oblazione versata;
- documentazione atta a dimostrare che il richiedente ha titolo per la richiesta in sanatoria delle opere realizzate;
- elaborato grafico – l’elaborato grafico relativo alle opere eseguite, iscritto in un unico foglio in 7 copie, dovrà essere sottoscritto dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi delle Leggi sull’esercizio professionale che dovrà inoltre attestare la conformità tra i 7 elaborati apponendo su uno la dicitura “originale” e sugli altri la dicitura “copia conforme all’originale”.
Esso deve contenere:
- l’indicazione della tipologia dell’abuso sulla testata del progetto;
- la cartografia seguente:
a) estratto della tavola in scala 1:25.000 dei vincoli paesaggistici della serie E/1 dei P.T.P. (con precisa ubicazione dell’opera realizzata), nonchè gli estremi dell’atto impositivo del vincolo paesaggistico (Decreto Ministeriale, Delibera di Giunta Regionale, ovvero Legge 431/85 articolo 1);
b) estratto della Tav. 1:25.000 o 1:10.000 della Pianificazione Paesistica della serie E/3 dei P.T.P. con precisa ubicazione dell’opera realizzata, con descrizione della zona di P.T.P. e relativa normativa;
c) stralcio di P.R.G. con precisa ubicazione dell’opera realizzata, destinazione di zona e relativa N.T.A.;
d) estratto del foglio catastale con indicazione, tramite retinatura o colore, del lotto interessato dall’opera realizzata con relativi estremi catastali (foglio e particella);
- i grafici seguenti:
e) nel caso di edifici ultimati, l’elaborato grafico deve contenere il rilievo quotato delle opere realizzate: planimetria (con il rilievo delle alberature esistenti) e profili del terreno nel rapporto 1:200 o di 1:500); piante (con la relative destinazioni d’uso dei singoli locali), prospetti e sezioni nel rapporto 1:100; la consistenza volumetrica espressa in mc. delle opere abusive;
f) nel caso di edifici parzialmente realizzati, l’elaborato grafico deve contenere, oltre il rilievo di cui al punto “e”, il progetto per il completamento funzionale delle opere medesime (piante, prospetti e sezioni nel rapporto 1:100, planimetrie e profili del terreno nel rapporto 1:200 o di 1:500), inoltre l’elaborato grafico deve riportare la sistemazione con alberi di alto fusto delle aree inedificate o la verifica dell’indice di piantumazione di zona;
g) nel caso di abusi in ampliamento su fabbricati esistenti, l’elaborato grafico deve contenere, oltre quanto richiesto ai punti “e” ed “f”, tramite retinatura o colore, l’esatta individuazione delle opere abusive, oggetto della richiesta di parere.
N.B.: Sulla testata dell’elaborato grafico deve essere evidenziata la tipologia dell’opera abusiva nonchè indicata la destinazione medesima.
- Relazione;
- quattro copie della relazione del professionista sottoscrittore del progetto che contenga:
a) una dettagliata descrizione delle opere abusive;
b) tutti gli elementi di fatto necessari ad una congrua valutazione della natura, entità e consistenza delle modificazioni apportate all’aspetto esteriore dei luoghi;
c) gli estremi di tutte le autorizzazioni/concessioni rilasciate sia dal Comune che dagli Enti preposti alla tutela del vincolo;
d) attestazione della normativa del P.R.G. e P.T.P.
Inoltre, per gli abusi edilizi realizzati in zone sottoposte alla disciplina della Legge Regionale n. 52/76 (disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le coste dei laghi) è necessario dichiarare nella relazione se l’intervento edificatorio ricada o meno all’interno della perimetrazione ai sensi della succitata Legge, nonchè:
- documentazione fotografica:
- la documentazione fotografica a colori, formato 10×15 cm., composta da minimo 4 foto, dovrà essere prodotta in originale in triplice copia. Sul retro di ogni foto dovrà essere indicato il nominativo del richiedente, le foto dovranno essere spillate a bandiera su cartoncino in modo da formare 3 copie uguali della documentazione fotografica. La documentazione fotografica dovrà illustrare compiutamente le opere realizzate e mettere in evidenza le caratteristiche dell’ambiente circostante (con il cono di visuale riportato in planimetria).
Ogni altra documentazione ritenuta utile per valutare la consistenza e gli effetti delle opere eseguite.
COSTO
Per i costi si rimanda alla Tabella dei proventi servizi tecnici approvata con GC n. 126/2012