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Titolo II – Ordinamento Strutturale

CAPO I – ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 9 – Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale E’ organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco E’ responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.


CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Consiglio Comunale

1. II Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. II Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Art. 11 -Prima Adunanza

1. La carica di Consigliere Comunale si consegue all’atto della proclamazione degli eletti, contestualmente, cioè alla elezione della carica di Sindaco.

2. La proclamazione degli eletti incardina il Consigliere Comunale ed il Sindaco nella relativa funzione, ma la pienezza dei poteri per i Consiglieri Comunali si consegue con la adozione della deliberazione di convalida degli eletti.

3. Il Consiglio Comunale neoeletto deve essere convocato in prima seduta nel termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve svolgersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione, salvo diversa disposizione legislativa sopraggiunta.

4. L’obbligo della convocazione in prima seduta spetta al Sindaco neoeletto e, qualora questi non provveda nei termini, detta convocazione è disposta in via sostitutiva dal Prefetto, o da altre Autorità espressamente autorizzate per legge.

5. Il primo adempimento del Consiglio sarà la convalida degli eletti, ivi compresa quella dello stesso Sindaco, con conseguente surrogazione immediata sia per i consiglieri per i quali dovesse essere accertata l’esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, sia dei Consiglieri che abbiano già presentato le proprie dimissioni. L’accertamento di cause di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del Sindaco, invece, comporta lo scioglimento dell’intero Consiglio Comunale e la decadenza dello stesso Sindaco neoeletto. La seduta è pubblica e la votazione è palese; i Consiglieri Comunali ed eventualmente il Sindaco dei quali è in discussione la convalida hanno diritto di partecipazione attiva alla seduta ed alla conseguente votazione di convalida o di decadenza. La presenza in aula degli stessi è anche finalizzata a favorire l’accertamento dell’effettiva consistenza delle eventuali cause di incompatibilità e/o decadenza di cui è proposta discussione.

6. Il secondo adempimento consiliare è rappresentato dal ricevimento del giuramento del Sindaco secondo la formula prevista dall’art. 4 della legge 15/05/1997, n. 127 che ha sostituito il comma 6 dell’art. 36 della legge 142/90: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

7. Il terzo adempimento consiliare è rappresentato dalle comunicazioni del Sindaco sulla composizione della Giunta e dall’esame ed approvazione degli indirizzi generali di governo desunti dal programma generale di Amministrazione e costituenti il quadro generale di riferimento delle linee programmatiche di governo e dei progetti da realizzare nel corso del mandato elettivo. Nell’atto di nomina della Giunta è prevista anche la nomina dell’ Assessore Anziano, tale qualifica è attribuita secondo l’ordine di elencazione degli Assessori .

8. Da ultimo il Consiglio procede alla elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli art. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

9. Con separato ma contestuale atto del Sindaco è altresì nominato anche il Vicesindaco, scelto sempre tra uno degli Assessori Comunali, di emanazione consiliare.

10. Ogni altro conseguente adempimento procedurale è rinviato al Regolamento Consiliare se non disciplinato dalla legge.

 

Art. 12 – Sessioni e convocazione di Consiglio

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria, sessione straordinaria e sessione straordinaria di urgenza. Sono obbligatoriamente sessioni ordinarie quelle convocate per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti concernenti l’esame e l’approvazione del Bilancio preventivo annuale e pluriennale, l’esame e l’approvazione dei conti consuntivi, l’adozione del Piano Regolatore Generale, l’approvazione dei Regolamenti Comunali di competenza consiliare, l’esame e l’approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, nonché le variazioni allo Statuto Comunale che non siano di mero recepimento di disposizioni legislative. Il Consiglio Comunale convocato in sessione ordinaria può discutere anche altri argomenti senza che se ne rinnovi la convocazione in sessione straordinaria.

2. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa e su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

3. Non sussiste l’obbligo, per il Sindaco, di ottemperare alla richiesta di convocazione, allorché quest’ultima verta su un oggetto che, in quanto illecito, impossibile e per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’Assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno.

4. Qualora siano scaduti i venti giorni dalla data di presentazione al protocollo generale della istanza di convocazione come sopra documentata ed il Sindaco, o chi per esso, non abbia provveduto alla convocazione, a tanto provvederà il Prefetto, previa diffida non adempiuta, su comunicazione anche di uno soltanto dei consiglieri richiedenti.

5. Contro il provvedimento di archiviazione è ammissibile in via amministrativa ed in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, anche ricorso al Prefetto per ottenere il riesame del provvedimento di archiviazione. Tale ricorso amministrativo improprio per essere accoglibile deve essere sottoscritto da tutti i consiglieri che originariamente avevano chiesto la convocazione e deve essere rimesso al Prefetto unitamente ad una copia degli atti impugnati entro il decimo giorno dal ricevimento del decreto di archiviazione.

6. Le sessioni straordinarie urgenti sono convocate esclusivamente dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce.

7. Qualora un Consigliere Comunale non ritenga fondate le ragioni dell’urgenza può non presentarsi all’Adunanza e nessun addebito può essere mosso ai Consiglieri assenti, neanche se esse assenze siano consecutive o raggiungano un numero elevato, non essendo rilevanti ai fini del procedimento di pronuncia di decadenza per assenteismo.

8. Ogni Consigliere Comunale può proporre al Consiglio convocato in via d’urgenza la questione preliminare circa la sussistenza delle stesse ragioni in apertura di seduta consiliare. Il Consiglio si pronuncerà su tutte illustrate questioni con unica votazione da assumersi a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora sia accolta la eccezione preliminare di non sussistenza delle ragioni di urgenza il Consiglio sarà sospeso e sarà celebrato in una nuova data che sarà fissata immediatamente dal Presidente e che dovrà cadere non prima delle successive ventiquattro ore e non dopo delle quarantotto ore, salvo la facoltà per il Presidente di revocare la disposta convocazione d’urgenza.

9. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e sua espressa richiesta dei revisori dei conti ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente; in tale ultimo caso la convocazione deve tenersi entro venti giorni. Qualora siano scaduti i venti giorni dalla data di presentazione al protocollo generale della istanza di convocazione come sopra documentata, a tanto provvederà il Prefetto, previa diffida non adempiuta da parte del Sindaco, su comunicazione del Segretario Generale.

10. Ogni sessione consiliare può articolarsi in più sedute, sia nel caso sia già sancito nell’avviso di convocazione, sia nel caso sopraggiunga una interruzione dei lavori prima dell’esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

11. Le sedute che, quindi seguiranno alla prima pur appartenendo alla stessa sessione saranno di seconda convocazione fino all’esaurimento degli argomenti, salvo che il Sindaco non proponga al Consiglio la anticipata conclusione della sessione con conseguente cancellazione degli argomenti non ancora trattati.

12. Nessuna seduta di prima convocazione di qualsiasi sessione può essere dichiarata valida se non sia presente almeno la metà più uno dei Consiglieri Comunali in carica, ivi conteggiato il Sindaco.

13. Nelle sedute di seconda convocazione, invece, il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e la maggioranza richiesta è conseguentemente determinata su tale quorum legale.

14. Il Consiglio Comunale E’ sempre presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento, sospensione o incompatibilità temporanea.

15. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede del Palazzo Comunale, salvo diversa e motivata determinazione del Sindaco, da indicarsi e motivarsi nell’avviso di convocazione.

16. L’ordine del giorno è predisposto dal Sindaco secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio e può essere integrato con avvisi da notificarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. Non sono ammesse integrazioni nei termini di cui sopra quando gli argomenti da trattarsi siano quelli di cui al primo comma del presente articolo.

17. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria; almeno un giorno prima nel caso di sessione straordinaria e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

18. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

19. L’avviso di convocazione deve essere notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:a) almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria;

  • b) almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si tratti di seduta straordinaria;
  • c) almeno ventiquattrore prima dell’adunanza per i casi di somma urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’o.d.g.

20. Il Consiglio esprime la propria volontà mediante l’approvazione degli atti collegiali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, salvo le diverse fattispecie disciplinate per legge, per Statuto o per Regolamento.

21. La volontà del Consiglio Comunale è consacrata nel verbale di deliberazione redatto dal Segretario Generale, anche in collaborazione con il Vicesegretario ed altri funzionari autorizzati con Regolamento. Nel verbale sono riassunte le motivazioni pro e contro le decisioni che il Consiglio Comunale sta per assumere.

 

ART. 13 – Attribuzioni del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale E’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione;

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  • a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, il riconoscimento della legittimità o della opportunità e pubblica utilità di debiti maturati fuori bilancio, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  • c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  • d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  • e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, nomina del Collegio dei Revisori di conto e la determinazione del relativo compenso;
  • f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  • g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  • h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  • i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  • j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  • k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, ivi compreso la nomina del Collegio dei Revisori del Conto e la determinazione del relativo compenso. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’Organo consiliare.

3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto partecipa, altresì, alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

Art. 14 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento con l’approvazione della deliberazione di convalida degli eletti , sono presentate al Consiglio in sessione ordinaria, da parte del Sindaco, sentita la Giunta , le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento consiliare.

3. Ogni anno solare ed indicativamente entro il trenta novembre di ogni anno il Consiglio Comunale viene convocato in sessione ordinaria per la verifica della avvenuta attuazione di tali linee programmatiche, esprimendosi sulla relazione di rendiconto programmatico svolta dal Sindaco.

4. E’ facoltà del Consiglio Comunale di approvare in tutto o solo in parte tale rendiconto amministrativo, così come è facoltà dello stesso Consiglio di integrare e/o modificare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all’Organo Consiliare il documento di rendiconto amministrativo relativo allo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, che ne esamina anche lo stato di avvenuta realizzazione.

6. La mancata presentazione del rendiconto amministrativo annuale o la sua mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale possono essere fatti valere come motivo di presentazione di mozione di sfiducia nei confronti della Giunta e del Sindaco.

7. La formale proposta di mozione di sfiducia dovrà comunque essere presentata con le specifiche modalità statutarie entro e non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine del trenta di novembre di ogni anno. Trascorso tale termine essa non può più essere presentata per tale motivazione.

 

Art. 15 – Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, con votazione segreta a mezzo schede, ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati, può eleggere il Presidente del Consiglio.

2. Spetta agli stessi Consiglieri comunali richiedere, con istanza scritta indirizzata al Sindaco, l’elezione suddetta.

3. Allorquando la istanza di elezione è sottoscritta da almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Sindaco è obbligato a convocare il Consiglio nei successivi venti giorni per procedere alle operazioni di elezione.

4. I poteri del Presidente del Consiglio sono disciplinati dalla legge e, per quanto non in essa previsto, si procederà a norma di Regolamento.

 

ART. 16 – Sedute consiliari

1. Ogni sessione consiliare può articolarsi in una o più sedute sia perché così stabilito fin dalla sua convocazione nel relativo ordine del giorno, sia per l’eventuale interruzione o sospensione della seduta senza che sia contestualmente ultimato il relativo ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio Comunale di qualunque sessione sono pubbliche e sono aperte anche agli organi di informazione ai quali è sempre consentita la pubblicazione sintetica dei relativi lavori consiliari nell’ambito del diritto di cronaca . L’eventuale trasmissione radiofonica o televisiva delle sedute consiliari sia in forma integrale sia in forma parziale ma non sintetica, può essere autorizzata solo dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, sentiti i Capi Gruppo presenti o, comunque interpellabili. In nessun caso però tali riproduzioni possono essere utilizzate in sostituzione o sostituzione del legale verbale di deliberazione consiliare.

3. Le sedute consiliari sono invece segrete quando sono in discussione atti o proposte finalizzate alla espressione di un giudizio o di un apprezzamento discrezionale sulle qualità soggettive di una persona o di una valutazione dell’azione da questi svolta.

4. L’insediamento di ogni seduta consiliare è preceduto dall’appello nominativo dei presenti e degli assenti. Se neanche al termine dell’ora di tolleranza da quella prestabilita si raggiunge il quorum, il Presidente, su segnalazione del Segretario, ne ordina lo scioglimento proclamando la seduta deserta.

5. II Consiglio può essere convocato in seduta di seconda convocazione qualora la prima sia andata deserta, o sia venuto meno il numero legale senza la conseguente reintegra al termine del tempo di sospensione di trenta minuti; nelle suesposte ipotesi le sedute sono valide se intervengono almeno un terzo dei consiglieri in carica, ferma restando la eventuale illegittimità di deliberazioni per la cui assunzione la legge o i Regolamenti prevedano una specifica maggioranza. Non è consentito farsi luogo a sedute di seconda convocazione quando nell’avviso di convocazione della originaria seduta non sia stato indicato il luogo e la data della eventuale seconda seduta.

6. Nel caso in cui una sessione consiliare ordinaria o straordinaria sia stata fin dalla sua convocazione articolata in più sedute queste sono sempre di prima convocazione.

7. Qualora una seduta legalmente aperta sia poi interrotta per il venir meno del numero legale, la sua riconvocazione potrà essere disposta come seduta di seconda convocazione anche nel caso in cui non fosse stata prevista tale ipotesi in sede di prima convocazione.

8. In sede di seconda convocazione il Consiglio Comunale delibera con la presenza dei consiglieri così come previsto dal precedente art. 12, comma 13.

9. Alle sedute consiliari possono sempre partecipare gli assessori esterni eventualmente in carica, ma con il solo diritto di intervento alla discussione e senza diritto di voto. La loro presenza non si computa ai fini del quorum legale per la validità della seduta.

 

ART. 17 – I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge. Il consiglio comunale rappresenta l’intera comunità alla quale costantemente rispondono i suo componenti, singolarmente e collegialmente.

2. E’ consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, quale maggior cifra individuale. A parità di voti prevale l’anzianità anagrafica dell’età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate per iscritto, indirizzate al Consiglio Comunale in persona del suo Presidente ed assunte immediatamente al protocollo generale. Le dimissioni sono efficaci e irrevocabili dalla data di assunzione al protocollo generale dell’Ente e non necessitano di presa d’atto.

4. Le modalità e le forme d’esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

5. Oltre che al Sindaco e alla Giunta, l’iniziativa di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale, spetta a tutti i consiglieri su ogni questione sottoposta alla competenza del consiglio. Le modalità per la presentazione, l’istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare. Per rispetto della sovranità popolare viene attribuito tale potere di iniziativa anche al cittadino, secondo le procedure stabilite dal presente Statuto.

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale se non già residente, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale; in attesa di tale elezione il Sindaco provvede a far spedire l’avviso di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservata, ad ogni effetto, l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

7. Il Sindaco nel prendere atto della comunicazione di dimissioni presentate da uno o più consiglieri deve convocare l’Assemblea in tempo utile per procedere alla surroga dei dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di protocollo, pena l’attivazione del procedimento di convocazione ai sensi dell’art. 12, comma 4, per quanto applicabile.

8. Qualora i Consiglieri dimissionari non ancora surrogati siano pari ad almeno la metà più uno di quelli assegnati e quindi il Consiglio Comunale non sia più in grado di validamente riunirsi o nel caso in cui le dimissioni della metà dei Consiglieri siano contestuali il Segretario Generale ne informa il Prefetto e per conoscenza il Sindaco stesso affinché si proceda al formale scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina del Commissario.

 

Art. 18 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. Il consigliere comunale svolge una funzione pubblica non nel proprio interesse ma in quello collettivo della comunità che rappresenta.

2. Ai sensi del precedente comma il Consigliere oltre che evitare di trovarsi in cause di incompatibilità o di decadenza deve altresì evitare di utilizzare per proprio interesse la carica pubblica ricoperta, traendo per se o per altri vantaggi individuali non consoni alla funzione pubblica.

3. L’esercizio delle relative funzioni non è delegabile né omissibile.

4. Il consigliere comunale ha diritto di ottenere, a richiesta, dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti o comunque amministrati, tutte le informazioni e le notizie utili all’espletamento del proprio mandato. Nel rispetto delle procedure regolamentari ha diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori o propedeutici, nonché conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa. Egli è tenuto al rispetto del segreto d’ufficio ed al non utilizzo delle informazioni e degli atti avuti per il mandato elettivo per finalità diverse da quelle specificamente attribuite.

5. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento consiliare.

6. Al fine di evitare conflitto di interessi deve astenersi dal rendersi contestuale portatore di interessi privati o professionali che siano in contrapposizione con gli interessi collettivi rappresentati in Consiglio Comunale.

7. In ossequio alla pubblicità della funzione il consigliere comunale che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consiliari ordinarie o straordinarie che non siano prosieguo di una stessa sessione consiliare viene richiamato dal Sindaco a presentare le proprie giustificazioni entro venti giorni dalla notifica dell’addebito ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241. Qualora trascorso inutilmente tale termine il Consigliere non faccia pervenire valide giustificazioni o tali non siano ritenute dalla maggioranza qualificata del Consiglio Comunale lo stesso consigliere viene dichiarato decaduto con le modalità fissate dal Regolamento.

8. In rispetto del decoro della funzione consiliare con il Regolamento consiliare saranno disciplinate altresì le altre cause di decadenza dalla funzione, purché sia sempre assicurato al consigliere sottoposto a procedimento un adeguato sistema di difesa ed ogni pronuncia sia sempre deliberata a maggioranza qualificata ed a scrutinio segreto.

 

Art. 19 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto o immediatamente dopo ogni eventuale nuova nomina. Si intende valida la nomina del capogruppo quando abbia riportato, nell’elezione effettuatasi nell’ambito dei consiglieri eletti in ciascuna lista, il maggior numero di voti. A parità di voti prevale chi ha ottenuto più voti nelle elezioni amministrative. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più “anziano” del gruppo secondo il disposto del secondo comma dell’articolo 13 che precede, purché non facenti parte della Giunta Comunale.

3. Per costituire ulteriori gruppi occorre l’adesione contestuale di almeno tre consiglieri comunali. Eventuali consiglieri dissenzienti dal proprio gruppo possono confluire in un gruppo misto che resterà comunque unico, qualunque sia il numero dei suoi aderenti.

4. II regolamento definisce le competenze, oltre quelle espressamente previste dalla legge, dei capigruppo e i loro rapporti con il sindaco, il consiglio comunale, le commissioni consiliari permanenti e la giunta municipale.

 

Art. 20 – Conferenza dei capigruppo consiliari

1. E’ istituita la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Sindaco, alla scopo di rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 17, comma 7, del presente Statuto, nonché dall’art. 39, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

2. Alla Conferenza dei capigruppo in particolare compete:

  • a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il Sindaco intende sottoporgli;
  • b) di esprimere parere su questioni riguardanti l’interpretazione del regolamento consiliare o conflitti di competenza tra organi del comune.

 

Art. 21 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale.

3. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

ART. 22 – Deliberazioni delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni di cui agli articoli che precedono non sono pubbliche. I verbali sono redatti da uno dei componenti la commissione all’ uopo designato dal presidente. In essi si dà atto anche della eventuale presenza e partecipazione di soggetti qualificati che il Presidente ritiene utile invitare.

2. I verbali delle sedute delle commissioni consiliari sono firmati da tutti i componenti presenti.

 

Art. 23 – Commissioni di inchiesta

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il consiglio comunale può istituire commissioni di inchiesta per l’accertamento di fatti, atti, provvedimenti, comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai funzionari ed impiegati comunali, nonché per l’esame di questioni d’interesse locale.

2. La commissione E’ nominata dal Sindaco, con propria ordinanza su designazione dei capigruppo in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari.

 

Art. 24 – Investitura e durata in carica

1. II consigliere comunale entra in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Quando il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare la nomina dei consiglieri subentranti ai dimissionari, o decaduti, vi provvede con singole e separate deliberazioni nominative seguendo l’ordine cronologico stabilito dal protocollo, anche in ordine alla eventuale esistenza di cause ostative alla nomina del subentrante e sempre nel rispetto della lista di appartenenza del dimissionario o del decaduto

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione della carica per dimissioni contestuali, anche se rese con atti separati dalla metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando in tale quorum il Sindaco, in ossequio al principio che un collegio privo di numero legale non ha il potere di cooptare consiglieri per ricostituire quel numero.

4. Verificandosi l’ipotesi di cui al precedente terzo comma il Segretario Generale ne informa immediatamente il Prefetto ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi conseguenti al venir meno del Consiglio Comunale.

 

Art. 25 – Poteri del consigliere

1. II consigliere esercita il diritto d’iniziativa su questioni sottoposte al consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti e subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4. II consigliere comunale, oltre a quanto previsto dall’articolo 43, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, ha diritto di ottenere, dal funzionario competente, copia degli atti utili all’espletamento del proprio mandato, fermo restando il rispetto del segreto di ufficio ,della specifica normativa regolamentare e dell’uso esclusivo e vincolato connesso agli atti ed alle informazioni avute.


Capo III – GIUNTA COMUNALE

Art. 26 – Giunta Comunale

1. La giunta comunale è l’organo di governo del Comune ed è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sette Assessori, pari ad un terzo del numero dei consiglieri computando a tal fine il sindaco e procedendo per arrotondamento aritmetico, e da un numero minimo di cinque Assessori pari ad un quarto del numero dei Consiglieri, lasciando al Sindaco la competenza di determinare il numero degli assessori durante il suo mandato dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva.

2. Il numero effettivo dei componenti della Giunta è poi determinato nel programma di Governo di cui al precedente art. 14; ogni variazione del numero degli Assessori assegnati costituisce variazione al programma di governo e deve quindi essere approvata in Consiglio Comunale. In sede di prima applicazione è consentito al Sindaco di determinarne i componenti entro il novantesimo giorno dalla esecutività del presente Statuto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva.

3. Adotta tutti gli atti concreti ed idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale nel rispetto delle competenze stabilite dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, emanato in attuazione delle delega conferita dall’art. 31 della legge 03/08/1999, n. 265.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta , tra cui il Vicesindaco e l’Assessore Anziano le cui funzioni possono essere anche attribuite alla stessa persona fisica e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Quest’ultima è discussa ed approvata dal Consiglio Comunale.

5. La Giunta Comunale è composta prevalentemente da assessori nominati tra i consiglieri comunali, ma in essa possono essere nominati non più di n. due assessori scelti dal Sindaco fra gli elettori del Comune di Pontecorvo o di altri Comuni che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e che siano particolarmente esperti nella branca di competenze affidate al loro mandato.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione all’assessore revocato ed al consiglio comunale nella prima seduta utile.

7. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto, anche in via di interpretazione analogica.

8. Oltre i casi di incompatibilità e di decadenza disciplinati per legge, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

9. Gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori; in caso di revoca la cessazione dalla carica decorre dalla notifica del provvedimento motivato.

 

Art. 27 – Competenze

1. La giunta Comunale impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza dell’efficacia

2. Alla giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio o dei funzionari comunali ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

4. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzione di governo:

  • a) propone al consiglio i regolamenti;
  • b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  • c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  • d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione di quelle nuove;
  • e) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
  • f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni che non comportino riconoscimento i debiti fuori bilancio;
  • g) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dalla statuto ad altro organo;
  • h) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
  • i) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi;
  • j) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;
  • k) approva i progetti di opere pubbliche già inclusi negli atti fondamentali del Consiglio, approva le relative varianti in corso d’opera, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non già ricompresi nei piani economici di gestione e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento ai responsabili dei servizi comunali;
  • l) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
  • m) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici;
  • n) nomina e revoca il direttore generale nel rispetto del regolamento degli uffici;
  • o) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  • p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio elettorale al quale viene poi rimesso l’accertamento della regolarità delle consultazioni;
  • q) approva il regolamento relativo al nucleo di valutazione ed al controllo strategico;
  • r) approva il Piano esecutivo di gestione su proposta del Direttore Generale, se nominato, altrimenti del Segretario Generale, e con esso la distribuzione dei carichi di lavoro e delle risorse tra i vari uffici;
  • s) delibera in ordine alla azione generale di autotutela per quegli atti gestionali posti in essere dai responsabili degli uffici nel rispetto del Regolamento;
  • t) determina le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori con variazioni in più od in meno rispetto alla misura minima fissata con decreto del Ministro dell’Interno, proponendone al Consiglio Comunale la idonea copertura finanziaria in bilancio;
  • u) determina eventuali contributi economici aventi carattere di eccezionalità, nei limiti di cui all’art.12 della legge n.241/1990;
  • v) autorizza il Sindaco a conferire e definire incarichi di responsabili degli uffici e determina i limiti di collaborazione esterna nel rispetto del dettato regolamentare;
  • w) nomina i professionisti esterni cui conferire incarichi professionali e, se del caso, ne indice relativa gara di affidamento professionale e nomina i collaudatori in corso d’opera
  • x) approva le risultanze di gara ed aggiudica definitivamente gli appalti, decidendo anche su eventuali reclami, e ne approva i certificati finali di collaudo o di regolare esecuzione;
  • y) adotta ogni altro atto la cui competenza sia stata ad essa Giunta Comunale riservata dalla legge o dai Regolamenti.

5. La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

  • a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;
  • b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, su proposta del Nucleo di Valutazione e sentito il Collegio dei Revisori del Conto, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
  • c) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
  • d) delibera in ordine alle modalità di nomina del Direttore Generale e ne disciplina i poteri, in conformità dell’art. 108 del D. Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267.
  • e) disciplina nel Regolamento degli Uffici la nomina di collaboratori esterni cui affidare la responsabilità gestionale di particolari servizi in funzione della loro specifica professionalità.
  • f) esercita il potere generale di autotutela deliberando in ordine all’annullamento o revoca di atti posti in essere dai singoli Responsabili degli uffici e dei servizi che, su proposta del Direttore Generale, possano recare danni gravi all’Ente o comprometterne gli equilibri generali del bilancio.

 

Art. 28 – Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in caso di assenza o impedimento dal vice-sindaco.

2. Qualora non siano presenti il Sindaco o il vicesindaco la presidenza è assunta dall’assessore anziano.

3. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti in relazione alla sua effettiva composizione, nel numero, cioè, definito in sede di presentazione del programma elettorale, salvo l’ipotesi di prima applicazione.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi, mentre nelle fattispecie in cui è richiesta la votazione segreta occorre sempre il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli sui voti contrari. Qualora al termine della terza votazione non sia raggiunta la richiesta maggioranza l’atto deliberativo si intende non approvato e sarà ritirato dall’ordine del giorno.

6. La Giunta comunale può provvedere con propria deliberazione a regolamentare lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

7. II Sindaco stabilisce l’ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento, se approvato.

8. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

9. La giunta può però ammettere alle proprie sedute responsabili dei servizi e degli uffici nonché Consiglieri Comunali titolare di specifiche deleghe anche se non appartenenti al collegio al fine di consentire una maggiore conoscenza delle problematiche in esame.

10. Delle deliberazioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del Segretario comunale, liberamente consultabile dai consiglieri comunali. Tale verbale è sottoscritto anche dal Presidente e dall’Assessore Anziano.

11. Contrariamente a quanto stabilito per il Consiglio Comunale nelle sedute di Giunta Comunale anche gli Assessori esterni hanno diritto di voto.

 

Art. 29 – Durata in carica

1. La Giunta Comunale dura in carica fino alla proclamazione del Sindaco neoeletto, anche nella ipotesi di mera riconferma, oppure fino alla sua decadenza per dimissioni contestuali di oltre la metà degli assessori assegnati o fino alla loro revoca per determinazione sindacale o per intervenuta approvazione di mozioni di sfiducia consiliare.

2. Nelle prime tre ipotesi il Sindaco provvede alla nomina di una nuova Giunta con le modalità di cui al presente Statuto con facoltà di nominare assessori anche persone già facenti parte della Giunta dimissionaria.

3. Nel caso di revoca della Giunta per mozioni di sfiducia si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 29.

 

Art. 30 – Revoca della Giunta Comunale per Mozione Consiliare

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi, neanche nella ipotesi di mancata approvazione del rendiconto amministrativo annuale di cui all’art. 14 del presente Statuto.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di giorni dieci e non oltre giorni trenta dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario il quale assumerà in sé le funzioni di tutti gli Organi Comunali sciolti dal Prefetto.

5. Qualora il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio, a tanto si sostituirà il Prefetto previo diffida non adempiuta.

6. La seduta consiliare è pubblica e vi partecipano con diritto di discussione e voto anche gli Assessori ed il Sindaco, che la presiede; salvo il caso di Assessori esterni, i quali partecipano alla discussione senza diritto di voto.

 

Art. 31 – Decadenza della Giunta comunale

1. La decadenza dell’intera giunta comunale è conseguenza diretta ed immediata delle dimissioni del Sindaco oltre che per altre disposizioni di legge, ma può anche essere provocata dalle dimissioni contestuali di almeno la metà degli Assessori in carica. Tali dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo. Possono, altresì, essere presentate all’adunanza della giunta comunale o del consiglio comunale, ma sempre con atto scritto.

2. Le dimissioni del Sindaco raccolte a verbale dal Segretario Comunale in seduta collegiale, sono immediatamente da questi comunicate al Prefetto per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

3. La giunta dimissionaria invece resta in carica sino all’insediamento della nuova giunta, nominata dal Sindaco entro i successivi giorni dieci.

4. Non sono ammissibili mozioni di sfiducia consiliare richieste solo nei confronti della Giunta Comunale o nei confronti di singoli Assessori.

 

Art. 32 – Decadenza dalla carica di assessore

1. La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Gli assessori che non intervengono a tre sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo, possono essere revocati dal Sindaco.

3. In caso di pronuncia di decadenza di singoli assessori, si applicano le disposizioni relative alla loro surrogazione mediante nomina da parte del Sindaco.

 

Art. 33 – Revoca degli assessori

1. Alla revoca dei singoli assessori provvede il Sindaco con motivata determinazione scritta dandone comunicazione alla prima seduta utile unitamente alla nomina dei nuovi assessori.

2. La revoca della intera Giunta Comunale comporta la nomina entro i dieci giorni successivi della nuova Giunta e viene presentata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. La determinazione sindacale di revoca di singoli Assessori e di nomina dei relativi sostituti è non impugnabile né per vizi di forma, né per altri difetti amministrativi essendo atto a stretta valenza politica.


CAPO IV – ATTIVITA’ DELIBERATIVA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 34 – Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1. Tutti gli organi collegiali previsti dallo Statuto deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di un persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale e alla giunta qualora non siano meri atti di indirizzo o esplicazione del potere di direttiva, debbono essere corredate dal parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio competente e, qualora comporti anche un impegno di spesa o una previsione di minore entrata, deve essere richiesto anche il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa o la non compromissione degli equilibri del bilancio per le minori entrate . Dette proposte, una volta formalizzate secondo gli indirizzi e le direttive impartite dal Sindaco o dall’Assessore competente, sono modificabili solo in sede di loro esame da parte del Consiglio o della Giunta ed esclusivamente attraverso emendamenti. Se l’emendamento, accettato dall’Organo Collegiale, è da questo ritenuto apportatore di sostanziali variazioni alla proposta iniziale, devono essere nuovamente acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

4. II parere tecnico, espresso dal responsabile del servizio, dà conto della conformità dell’atto ai criteri e alle regole tecniche proprie della materia oggetto della deliberazione. II parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal responsabile di ragioneria, se negativo, deve motivare la non compatibilità della spesa con l’ordinamento contabile e le relative risorse.

5. In nessun caso il parere può censurare il contenuto della proposta di deliberazione per questioni concernenti il merito e deve sempre essere rilasciato nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento; esso non imputa al funzionario la responsabilità dell’atto, ma obbliga il Responsabile alla massima collaborazione con gli Organi proponenti al fine di eliminare,ove possibile,la cause dell’eventuale negatività del parere.

6. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono a cura dei Funzionari responsabili; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente anziano del collegio presente alla seduta.


Capo V – IL SINDACO

Art. 35 – Il Sindaco

1. II Sindaco, organo monocratico, è eletto direttamente dai cittadini con le modalità esplicitamente previste dalla legge ed è il Capo dell’amministrazione comunale. Esercita le funzioni di ufficiale di governo e di Autorità Sanitaria Locale, che può delegare nei casi previsti dalla legge, nonché le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Dell’esercizio delle sue funzioni egli risponde politicamente al consiglio comunale ed alla cittadinanza che lo ha eletto.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Egli ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e degli uffici.

 

ART. 36 – Competenze di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri comunali ed E’ l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

  • a) ha la rappresentanza istituzionale dell’Ente;
  • b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;
  • c) nomina ed eventualmente revoca i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella seduta convocata subito dopo l’elezione; attribuisce agli Assessori specifiche deleghe
  • d) valuta l’opportunità di sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Responsabili degli Uffici e dei Servizi su motivata richiesta del Direttore Generale o in assenza del Segretario Generale per sottoporli all’esame della Giunta quando tali atti possano recare grave danno all’Ente o compromettere l’equilibrio del bilancio ;
  • e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
  • f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la Giunta;
  • g) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge ;
  • h) emette i provvedimenti quale Autorità locale sanitaria;
  • i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo disposizioni di legge;
  • j) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge ed dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale; o dei Responsabili dei Servizi;
  • k) coordina nell’ambito della disciplina regionale, sentita la Giunta Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi all’esigenze complessive e generale degli utenti.;
  • l) fa pervenire all’ufficio del Segretario Comunale l’atto delle proprie dimissioni con conseguente attivazione delle procedure di scioglimento della Giunta e del Consiglio Comunale da parte del Prefetto ;
  • m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, provvede alla nomina, alla sostituzione, designazione dei rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituzioni, fatta eccezione delle nomine dei rappresentanti del Consiglio a quest’ultimo espressamente riservate dalla legge. In difetto, provvede in via sostitutiva, il Prefetto mediante nomina di Commissario ad acta, previa diffida a provvedere;
  • n) provvede alla revoca, con provvedimento motivato, dei rappresentanti di cui alla lettera precedente;
  • o) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, anche nei casi contemplati dall’art. 39, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; assicura l’unità di indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;
  • p) sovrintende il funzionamento dei servizi e degli uffici, curando che Direttore Generale, se nominato, Segretario Generale e Responsabili degli uffici e dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni di Consiglio e di Giunta, nonché adottino nei tempi e nei limiti stabiliti le determinazioni di loro competenza;
  • q) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del TU delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., D. Lgs. N. 267/2000, nonché dal presente statuto e dal regolamento degli Uffici e dei Servizi
  • r) nell’ambito dei poteri di rappresentanza stipula le convenzioni, gli accordi fra Enti ed i contratti immobiliari che non siano riferibili alle forniture di beni e servizi, lavori pubblici ed ordinaria gestione dell’Ente;
  • s) su deliberazione della Giunta Comunale promuove davanti all’autorità giudiziaria i relativi procedimenti attivi e passivi e sta in giudizio quale legale rappresentante dell’Ente direttamente o a mezzo di professionista abilitato da lui proposto alla Giunta Comunale.
  • t) rilascia attestati di notorietà pubblica.

2. Il Sindaco adempie ad ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge e dallo statuto, sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali specificamente a lui attribuite o delegate al Comune e che non rientrino nella gestione ordinaria attribuita ai funzionari.

3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo assolve alle funzioni attribuitegli dall’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e da altre disposizioni di legge.

4. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza ed il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, secondo le specifiche disposizioni di legge e del regolamento consiliare.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale, per qualsiasi motivo decretato nei modi di legge, comporta anche la decadenza del Sindaco e, quindi, anche della Giunta.

 

Art. 37 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, dispone l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti o compartecipate dall’Ente, direttamente o tramite i propri rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune che non siano di ordinaria gestione riservata ai Responsabili e, tramite il Segretario Generale, promuove le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune e dei suoi uffici e servizi.

3. Il Sindaco vigila sulla attività di tutti gli Enti strumentali del Comune o compartecipati dallo stesso per accertare se sia stato dato coerente adempimento alle direttive ed agli indirizzi attuativi espressi dal Consiglio o dalla Giunta.

4. Il potere di vigilanza di cui sopra comporta altresì la potestà di attivare, nel rispetto delle procedure regolamentari, le misure correttive idonee sia ad eliminare le cause della mancata attuazione delle direttive, sia ad eliminare gli effetti nocivi sulla attività del Comune, ivi compresa la rimozione di Funzionari individuati dagli appositi organismi di controllo come responsabili dei disservizi .

5. Il potere di vigilanza si esplica altresì anche nei confronti degli Assessori e della gestione che essi fanno delle deleghe personalmente attribuite, al fine di garantire una univocità di comportamenti in funzione della organicità dell’azione amministrativa che corrisponde alla unità dell’Ente.

 

Art. 38 – Poteri d’ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l’osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall’interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni, sempre che non trattasi di ordinanze relative alla ordinaria gestione degli uffici e dei servizi spettanti ai singoli Responsabili degli uffici.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge assumendo la qualifica di Ufficiale di Governo.

3. Sempre quale Ufficiale di Governo il Sindaco irroga tutte le sanzioni e le ammende che la legge prevede come sostitutive al procedimento penale nell’ambito del sistema sanzionatorio depenalizzato, sempre su proposta del Responsabile del competente Ufficio.

4. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

 

Art. 39 – Vicesindaco e delegati

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, attribuisce ad un Assessore di estrazione consiliare la qualifica di Vicesindaco con relativo potere di assunzione delle funzioni vicarie in caso di assenza, di impedimento o di sospensione temporanea.

2. In caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco, fino alla conclusione delle nuove elezioni comunali.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppo di materie e con delega a firmare gli atti di straordinaria gestione amministrativa nonché di attivare le procedure deliberative nelle specifiche materie di propria competenza, senza invadenza alcuna nelle materie oggetto di altra delega.

5. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi di coordinamento e funzionalità, nonché determinarne gli esatti contenuti della delega e dei poteri di rappresentanza con le relative responsabilità.

6. Le deleghe e le eventuali relative modifiche e revoche devono essere fatte per iscritto, notificate all’interessato, pubblicate all’Albo Pretorio e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile, con semplice potere di presa d’atto da parte di quest’ultimo.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più Consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, dandone comunicazioni al Consiglio.

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