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Titolo III – Istituti di partecipazione popolare

Capo I – Iniziative popolari

Art. 40 – Principi generali

1. Il Comune di Pontecorvo valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dai successivi articoli e può autorizzare la diretta partecipazione di esse al procedimento amministrativo o idonee forme di consultazione e di accesso agli atti amministrativi.

2. I criteri generali e le forme di partecipazione saranno stabiliti periodicamente o in sede di regolamento dal Consiglio Comunale, senza creare diversità di trattamento tra organizzazioni di volontariato appartenenti alle stesse categorie.

 

Art. 41 – Consultazioni popolari

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita civico-amministrativa riconoscendo ai cittadini stessi la possibilità di costituire i Comitati di Quartiere.

2. Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale che con specifico regolamento ne stabilirà:

  • le finalità, i compiti, le funzioni e i poteri;
  • la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;
  • le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;
  • l’accesso all’informazione e agli atti;
  • l’utilizzazione di mezzi e strumenti;
  • le relazioni con le istituzioni.

Consulte di settore

3. Al fine di permettere l’effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale è prevista la possibilità da parte del Comune di istituire consulte cittadine nei seguenti settori:

  1. Commercio, agricoltura e lavoro;
  2. Attività sociali e problematiche giovanili;
  3. Cultura, istruzione, sport e tempo libero;
  4. Qualità della vita e dell’ambiente.

4. Qualora se ne ravvisi la necessità, nell’ambito del successivo regolamento di partecipazione sarà possibile prevedere la previsione di ulteriori settori d’intervento.

5. Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale che con specifico regolamento ne stabilirà:

  • le finalità, i compiti, le funzioni e i poteri;
  • la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;
  • le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;
  • l’accesso all’informazione e agli atti;
  • l’utilizzazione di mezzi e strumenti;
  • le relazioni con le istituzioni.

Forum dei Cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, in altre parole riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative, che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale, sub-comunale o sovra comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad essi partecipano gli interessati e i rappresentanti dell’amministrazione responsabili delle materie inserite all’ordine del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche in base ad una richiesta di almeno 50 (cinquanta) cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5. Il regolamento di partecipazione stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

 

Art. 42 – Petizioni collettive

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgere istanza in forma collettiva agli Organi dell’Amministrazione comunale per sollecitare interventi e questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità alcuna in calce al testo della petizione, ma la stessa deve contenere necessariamente l’indicazione del domicilio eletto e del rappresentante comune a tutti i sottoscrittori per consentire ogni possibile comunicazione da parte del Sindaco o del Responsabile dell’Ufficio.

3. Qualora la petizione inoltrata al Sindaco sia sottoscritta da persone che siano anche elettori o contribuenti iscritti nei ruoli di questo Comune in un numero complessivo pari ad almeno un decimo della popolazione rilevata come residente secondo l’ultima statistica annuale, si crea l’obbligo giuridico di fornire entro sessanta giorni adeguata risposta scritta a carico del Sindaco o del Responsabile dell’Ufficio.

4. Nelle altre ipotesi esse non sono configurabili come petizioni collettive e quindi non creano obbligo alla risposta.

 

Art. 43 – Potere di proposta deliberativa dei cittadini

1. Le proposte di deliberazione consiliare o di giunta devono essere indirizzate al Sindaco, ed essere sottoscritte da almeno 300 (trecento) persone aventi residenza nel territorio comunale e/o attività economiche o sociali che operano nel Comune di Pontecorvo, con nome, cognome, indirizzo, data di nascita, firma autenticata nei modi di legge e presentate all’ufficio Protocollo del Comune.

2. Il Sindaco, con l’ausilio del Segretario Comunale, acquisiti i pareri dei responsabili di Area, provvederà entro trenta giorni ad assegnare la proposta all’organo consiliare o alla giunta per la trattazione di merito.

3. Il Consiglio Comunale o la Giunta esaminerà la proposta nella prima seduta utile dopo l’assegnazione da parte del Sindaco e, comunque, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla stessa assegnazione.

4. Nella predisposizione dell’atto amministrativo l’organo consiliare o la giunta si avvarrà dell’opportunità di ricercare approfondimenti e accordi con i proponenti al fine del miglior perseguimento del pubblico interesse, tenendo anche conto della indispensabile copertura finanziaria dell’atto deliberativo susseguente.

 

Art. 44 – Referendum comunali

1. Gli istituti referendari, previsti esclusivamente nelle materie di interesse comunale, possono essere propositivi e consultivi.

2. Apposito regolamento disciplinerà modalità e criteri dell’iter referendario.

3. La Commissione di Garanzia preposta a decidere sulla regolarità ed ammissibilità dei referendum, è composta da cinque componenti esterni scelti dalla Commissione Elettorale tra

  • personalità di comprovata esperienza quali:
  • professori universitari in materie giurispubblicistiche;
  • avvocati amministrativisti e costituzionalisti;
  • esperti e cultori della materia delle autonomie locali.

4. La Commissione di Garanzia di cui al comma precedente, decide secondo criteri scientifici e tecnico-giuridici e con adeguata motivazione.

 

Art. 44 bis- Referendum propositivo

1. E’ previsto il referendum propositivo su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini, che abbiano diritto al voto ed iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Comune riconosce all’istituto carattere fondamentale di democrazia e ne favorisce lo svolgimento.

2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivo le seguenti materie:

  • gli atti inerenti la limitazione della tutela di diritti delle minoranze etniche e religiose;
  • qualunque atto dovuto dall’Amministrazione in forza di disposizioni normative vigenti;

3. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Sindaco.

4. La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed univoco, deve essere presentata al Sindaco che entro trenta giorni la trasmette alla Commissione di Garanzia di cui al precedente articolo 44, per le rispettive competenze.

5. Qualora gli organi competenti deliberino prima del suo svolgimento sui contenuti del referendum, la Commissione di Garanzia decide se la consultazione popolare non debba più tenersi o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

 

Art. 44 ter- Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale può promuovere un referendum consultivo su qualunque argomento di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (ossia la metà più uno dei partecipanti alla votazione, compreso il Sindaco) o lo promuove su richiesta del 15% degli elettori come indicati nel precedente art. 44 bis, 1° comma.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

  • gli atti per i quali è inammissibile il referendum propositivo;
  • i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;
  • i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
  • i provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
  • le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o le decadenze.

 

Art. 44 quater- Norme comuni sui Referendum

1. Nel caso di referendum consultivo o propositivo, gli organi competenti del Comune debbono deliberare sull’oggetto del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.

2. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla Camera dei Deputati e dei referendum.

3. Non possono essere tenuti contemporaneamente più di tre referendum. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre referendum sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta.

4. Con riferimento ai referendum propositivi, ove il risultato della consultazione sia negativo, lo stesso quesito non può essere riproposto per i successivi cinque anni

 

ART. 45 – Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa;

2. La risposta dell’interrogazione deve essere motivata e fornita entro sessanta giorni dalla interrogazione.


Capo II – DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 46 – Principi generali

1. Il Presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/07/2000, n. 212 ed in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti, soggetti passivi di tributi locali.

 

Art. 47 – Diritto di accesso, partecipazione e trasparenza

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27/07/2000, n. 212, ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

 

ART. 48 – Diritto di formazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’ atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze principali.

3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

 

ART. 49 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L’ufficio tributi assicurerà l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. Non si potranno richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell’ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, della legge 07/08/1990, n. 241.

3. L’Ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell’ufficio, l’ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minor rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

 

Art. 50 – Motivazione degli atti-contenuti

1. Gli atti emanati dall’ufficio tributi devono indicare io presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

  • a) l’ufficio presso il quale E’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.
  • b) L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali E’ possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela.
  • c) Le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui E’ possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi o sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

 

Art. 51 – Tutela dell’affidamento e della buona fede-errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

 

Art. 52 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, dalla data di ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui sopra, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, E’ nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.


Capo III – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 53 – Rapporti tra Comune ed Associazioni – (Principi generali)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza e promuove le libere forme associative presenti sul proprio territorio, la loro costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione e partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune stesso.

2. La collaborazione tra Amministrazione e Associazioni si ispira ai seguenti valori e principi generali:

  1. Fiducia e rispetto reciproco: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e le Associazioni improntano i loro rapporti alla fiducia e al rispetto reciproco e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
  2. Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con le Associazioni e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
  3. Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e delle Associazioni, quale elemento centrale nella relazione reciproca, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

  • sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo, anche mediante la stipula di convenzioni per la loro attuazione, privilegiando le proposte in forma progettuale;
  • favorisce, anche attraverso i propri mezzi di comunicazione, l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti l’associazionismo;
  • garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
  • affida ad associazioni e/o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e di interesse pubblico in generale da gestire in forma sussidiaria ed integrata rispetto all’Ente, assegnando i fondi eventualmente necessari.

 

Art. 53 bis – Rapporti tra Comune ed Associazioni (Albo delle Associazioni)

1. E’ istituito un Albo delle Associazioni operanti nel Comune, suddiviso per settori d’intervento, al quale si accede su domanda corredata dal proprio statuto e dall’atto costitutivo.

2. L’iscrizione al predetto Albo è consentita previa verifica da parte del Comune nei confronti delle associazioni o altre forme associative dei seguenti elementi:
finalità;
strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;

3. Pertanto, le associazioni iscritte all’Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • perseguimento di pubbliche finalità;
  • eleggibilità delle cariche;
  • volontarietà dell’adesione e del recesso degli associati;
  • assenza dei fini di lucro;
  • pubblicità degli atti e dei registri.
  • prova di avere svolto attività nell’anno precedente alla richiesta di accesso.

4. L’iscrizione all’Albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune

 

ART. 54 – Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera;

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a sessanta giorni.

 

ART. 55 – Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

 

ART. 56 – Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.


CAPO IV – DIFENSORE CIVICO

Art. 57 – Il difensore civico

1. E’ prevista, con il presente Statuto, l’istituzione dell’ufficio del Difensore Civico a garanzia dell’imparzialità e del buon funzionamento dell’Amministrazione comunale. E’ prevista, altresì, l’adozione di apposito regolamento per il funzionamento di detto ufficio, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico è organo individuale istituito dal Comune attraverso convenzione con altri Enti territoriali o, in mancanza di convenzione, come istituto proprio.

3. Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

4. Il difensore civico E’ eletto dal consiglio comunale, dopo l’adozione del Regolamento, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in prima seduta e con la maggioranza assoluta, dei consiglieri assegnati nel caso delle votazioni successive alla prima.

5. All’ufficio di difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso pubbliche amministrazioni o per l’attività professionale svolta, offra garanzia di competenza, di imparzialità e di obiettività di giudizio e possegga i requisiti previsti dall’apposito regolamento.

6. II difensore civico E’ funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Presta giuramento nelle mani del Sindaco e davanti al Consiglio Comunale in seduta pubblica, con la formula: “Giuro di adempiere lealmente al mandato ricevuto nel rispetto delle leggi, nell’interesse dei cittadini e per il pubblico bene”.

7. II mandato del difensore civico ha durata identica a quella del Consiglio che lo ha eletto e comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. Egli può essere revocato, con la stessa maggioranza dell’elezione, prima della scadenza del mandato solo per gravi e ripetute violazioni di leggi o per accertata inefficienza. E’, inoltre, revocato di diritto dall’incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che comporterebbero la sue ineleggibilità o incompatibilità .

8. Al difensore civico si applicano le norme sull’ineleggibilità e incompatibilità previste per l’elezione a consigliere comunale. In particolare non possono essere eletti: i parlamentari; i consiglieri regionali,provinciali e comunali;gli amministratori di Consorzi od Unioni di cui faccia parte il Comune di Pontecorvo; gli Amministratori della comunità Montana di appartenenza; i ministri di culto di qualsiasi religione; i rappresentanti locali, provinciali, territoriali, regionali e nazionali dei partiti politici; i dipendenti comunali; gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali continuativi con l’Amministrazione Comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi; i liberi professionisti aventi rapporti collaborativi continuativi con il Comune; i familiari ed i parenti o affini entro il quarto grado di Amministratori Comunali o dipendenti comunali o del Segretario Generale.

9. Spetta al difensore civico assicurare, ad istanza di cittadini singoli o associati ovvero di enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell’amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le carenze, le disfunzioni ed i ritardi.

10. Il difensore civico, oltre alle specifiche competenze attribuite dal Regolamento, esercita anche tutte le funzioni di controllo sulle deliberazioni comunali di cui al comma 38 dell’art. 17 della legge n. 127/1997, secondo le modalità e procedure previste dal successivo comma 39, usufruendo dell’ufficio Comunale organizzato con mezzi, arredi e personale attribuitogli dalla Giunta Comunale in quantità e qualità idonea alle funzioni assegnategli.

11. II difensore civico esplica il proprio mandato in piena indipendenza dagli organi del comune. Ha diritto di accedere agli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto di ufficio di cui ai commi due e quattro dell’articolo 24 della legge numero 241 del 1990. E’ però, a sua volta, tenuto al segreto di ufficio secondo le norme di legge.

12. L’amministrazione fornisce al difensore civico le risorse finanziarie ed il personale per l’espletamento del mandato.

13. II difensore civico entro il trenta settembre di ogni anno presenta al consiglio comunale una relazione illustrativa dell’attività svolta. Tale relazione viene iscritta all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

14. E’ riconosciuto, altresì, al Difensore Civico il potere di far pervenire proprie memorie al Presidente del Nucleo di Valutazione, affinché se ne tenga conto nella valutazione generale e personale degli Uffici e dei rispettivi Responsabili.

15. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di gennaio, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguenti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. Il difensore civico nella redazione di cui al punto innanzi può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento della attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni. Tale relazione viene iscritta all’o.d.g. del primo consiglio comunale utile.

 

ART. 58 – Rinvio alla norma regolamentare

1. Il Regolamento dovrà prevedere sia le forme ed i tempi di presenza del Difensore Civico nell’Ufficio di appartenenza, sia i suoi poteri di presenza negli organismi pubblici, sia le modalità di svolgimento del suo mandato a difesa della trasparenza e del buon andamento della amministrazione pubblica di riferimento, sia a difesa dei cittadini che ne chiedano l’intervento, senza,in tal caso, ledere in alcun modo i diritti e gli interessi del Comune di Pontecorvo, quale portatore di interessi pubblici e generali.

2. Il Regolamento stabilirà inoltre l’entità e le modalità di erogazione delle indennità economiche dirette a favorire la proficua partecipazione del Difensore Civico alla complessa attività funzionale del Comune di Pontecorvo.

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