Titolo VI – L’ordinamento finanziario
Art. 86 – Finanza comunale e sua regolamentazione
1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune E’ disciplinato dalla legge.
2. II Consiglio comunale adotta il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, nel rispetto delle competenze stabilite per legge.
3. II Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
4. II Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
ART. 87 – Bilancio e programmazione
1. La programmazione dell’attività del comune è effettuata dalla giunta sulla base delle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili.
2. Essa E’ rappresentata mediante il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
3. La redazione di tali atti deve essere funzionale ad una chiara lettura per programmi, servizi ed interventi.
ART. 88 – Nomina Commissario ad acta in conseguenza del mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio
1. Qualora nei termini fissati dal D. Lgs. 267/2000 e da successive norme specifiche non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento come segue:
2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, scegliendolo tra i Segretari comunali o Dirigenti o Funzionari amministrativi in quiescenza, commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti locali in particolare che abbiano almeno svolto un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli enti locali.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa sull’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni, invia a ciascun consigliere, una lettera notificata in forma amministrativa,l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possano accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria, assegnando un termine non superiore a venti giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, affinché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000.
ART. 89 – Controllo di gestione
1. La Giunta Comunale con proprio regolamento disciplina i modi ed i termini del controllo interno della gestione mediante la creazione di appositi di nuclei di valutazione e dei controllo strategico.
2. La Giunta comunale dispone, attraverso appositi uffici, il controllo di gestione che deve essere funzionale alla valutazione dell’andamento dell’attività finanziaria ed economica dell’ente, all’accertamento dell’equilibrio del bilancio ed alla verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, in collaborazione con il Direttore Generale, se nominato, altrimenti con il Segretario Generale di cui agli artt. 64 e 71 del presente Statuto.
ART. 90 – Revisori del conto
1. II regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica e di garanzia.
2. Saranno, altresì, previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del comune ed i revisori.
3. Essi esercitano le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, nell’esercizio delle quali possono disporre ispezioni, convocare i responsabili di ripartizione e dei servizi ed acquisire documenti ritenuti necessari all’espletamento della loro funzione.
4. Essi hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio comunale.
5. Oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità previsti per i consiglieri comunali e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
6. Al fine di garantire imparzialità e l’indipendenza del revisore, il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità .
7. II regolamento, inoltre, disciplina le modalità di revoca e decadenza nonché le modalità ed i limiti del diritto di accesso degli stessi agli atti ed ai documenti.
8. II compenso da corrispondersi ai revisori dei conti verrà determinato secondo quanto previsto dall’art. 6, quarto comma, della legge 15 marzo 1991, n. 80.
ART. 91 – ATTIVITà CONTRATTUALIi
1. Agli appalti dei lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, di regola, provvede mediante contratti che, per gli appalti di opere, acquisti, alienazioni e somministrazioni devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.