Titolo VII – Disposizioni finali e transitorie
Art. 92 – Riesame per ius superveniens
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.
3. Ogni qualvolta una legge nazionale o regionale introduca una normativa non conciliabile con singole disposizioni del presente Statuto il Sindaco propone al Consiglio il recepimento sostanziale delle stesse nei successivi novanta giorni. Essendo l’adeguamento statutario alle citate norme atto dovuto, qualora entro tale termine il Consiglio, sebbene convocato, non vi abbia provveduto, la norma statutaria in contrasto con la legge E’ abrogata di diritto.
Di tale abrogazione il Segretario Generale ne dà comunicazione al Sindaco, il quale ne informa ogni Consigliere Comunale e ne cura la pubblicazione all’Albo Pretorio.
ART. 93 – Adozione dei regolamenti
1. II regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al precedente comma.
3. II nuovo regolamento del personale dipendente, dovrà prevedere sulla base dell’attuale stato degli uffici e servizi, per consentire una idonea e tempestiva operatività degli adempimenti di cui al presente Statuto, anche la ristrutturazione dinamica della dotazione organica al fine di consentire il tempestivo adeguamento di esse all’esigenze dell’Ente.
4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data dell’entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.
5. I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano obbligatori nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 94 – Rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alla Legge ed ai Regolamenti.
Art. 95 – Entrata in vigore
1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.