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Titolo I – Principi Fondamentali

Art. 1 – Statuto

1. Lo statuto del Comune di Pontecorvo E’ l’atto che riconosce ed esprime l’autonomia della comunità Pontecorvese, nonché l’ordinamento dell’Ente e ne costituisce l’espressione istituzionale nella forma della democrazia.

Art. 2 – Il Comune

1. Il Comune di Pontecorvo E’ ente locale di diritto pubblico, con l’ordinamento ed i poteri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali.

Art. 3 – Territorio

1. La circoscrizione del Comune E’ costituita dal capoluogo, dalla frazione di S. Oliva, storicamente riconosciuta dalla comunità e dalle contrade Melfi di Sotto, Melfi di Sopra, Noci Giunte, Vetrine, Corneto, Ravano di Sopra, Traversa, Campo Vincenzo, Fontana Merola, Querce S. Maria, Vallario, Via Maggio, Le Cese, Fabbricata, Ravano di Sotto, Farnete, Ponte Teano, S. Esdra, S. Antonio Pietralate, Tordoni, SS. Cosma e Damiano, S. Lucia.

2. II territorio del comune di Pontecorvo si estende per kmq. 88 e gli fanno corona i comuni di Pico, S. Giovanni Incarico, S. Giorgio a Liri, Roccasecca, Castrocielo, Aquino, Pignataro Interamna ed Esperia.

3. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la Circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

4. II comune può estendere i suoi interventi, nel rispetto delle norme di legge, ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all’estero, con particolare riferimento alle Comunità localizzate in città estere che si richiamano alla comune origine pontecorvese.

5. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

6. La modifica della denominazione delle borgate E’ invece di competenza del consiglio comunale, che vi provvede con deliberazione a maggioranza qualificata.

7. La particolare natura del territorio comunale rende il Comune di Pontecorvo soggetto necessario sia della Comunità Montana, i cui confini sono fissati dalla Regione Lazio, sia del Bacino del Fiume Liri, i cui ambiti sono fissati con la istituzione della Autorità di Bacino.

Art. 4 – Sede comunale

1. II palazzo civico, sede comunale, E’ ubicato nel Capoluogo, in Piazza IV Novembre.

2. II trasferimento della sede richiede la modifica dello Statuto, preceduta da referendum popolare.

3. Lo spostamento della sede comunale può essere disposto dal Consiglio Comunale.

Art. 5 – Metodo di azione e finalità

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume l’equità fiscale come uno dei principi basilari su cui fonda il prelievo tributario e la convivenza civile della società cittadina.

2. II Comune rappresenta gli interessi della comunità ed esprime il governo della stessa nell’ambito delle competenze locali. Coordina la propria azione con quella dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, per lo sviluppo della vita sociale secondo i principi costituzionali, ispirandosi ai valori della democrazia, della partecipazione , della solidarietà e della sussidiarietà. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune potrà delegare ulteriori funzioni proprie alla comunità Montana, limitatamente alle funzioni consentite dalla legislazione nazionale e regionale.

3. Ai fini di cui sopra il Comune di Pontecorvo:

a) concorre a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro, alla salute, all’assistenza sociale, nonché alla tutela della donna e la pari opportunità sotto ogni forma;

b) considera la famiglia, in tutte le sue espressioni, il nucleo fondamentale della società e si impegna alla sua permanente tutela e valorizzazione.

c) promuove tutte le azioni necessarie alla tutela del proprio patrimonio naturale storico, artistico ed ambientale;

d) attua un programmatico ed organico assetto del territorio nel rispetto dell’ambiente a tutela del suolo e delle risorse idriche, promuove iniziative atte a valorizzare la imprenditorialità agricola del proprio territorio nonché a valorizzare il proprio patrimonio boschivo;

e) coordina lo sviluppo economico-sociale favorendo le attività commerciali, artigianali, turistiche, sportive, del tempo libero e realizzando le necessarie infrastrutture;

f) riconosce e promuove il metodo della programmazione come strumento attuativo dei propri obiettivi e finalità;

g) garantisce l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politiche ed amministrative dell’ente secondo i principi stabiliti dallo Statuto.

4. Nel rispetto della tradizione, il Comune di Pontecorvo celebra la festività del Santo Patrono il 29 agosto “Martirio di S.Giovanni Battista”, secondo quanto determinato con delibera consiliare numero 31 del 21 aprile 1989.

ART. 6 – Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

Art. 7 – Stemma e Gonfalone

1. II Comune di Pontecorvo ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.

2. Lo stemma del Comune è rappresentato da:” Corvo su ponte a tre arcate sormontato da corona a cinque punte”.

3. Il Gonfalone del Comune E’ costituito da: “Corvo su ponte a tre arcate sormontato da corona a cinque punte con scritta a semicerchio S.P.Q.F.”, significante “Senatus Populusque Fraegellae” in ossequio alla antica comunità locale.

4. II regolamento disciplina l’uso dello stemma e del gonfalone, nel rispetto dei principi di legge.

5. Pontecorvo per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità, fin dal 1496 fu dichiarata città con breve di Alessandro VI; successivamente, nel 1725, veniva confermato, con Apostolica Bolla “In excelsa Sedis” di Benedetto XIII e ancora confermato nel Costituto di Clemente XIV del 28/01/1774;

6. Per le benemerenze acquisite dalla sua popolazione durante la seconda guerra mondiale il Comune E’ decorato con medaglia d’argento al valore civile con atto numero 3366 del 31 dicembre 1961 pubblicato il 2 gennaio 1962, e con medaglia di bronzo al valor militare, con atto n. 7290 del 30/101992 pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31/3/1993.

7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone comunale accompagnato dallo stesso Sindaco o da un suo delegato.

8. L’uso e la riproduzione del Gonfalone per fini non istituzionali sono vietati, salvo il diritto del Consiglio Comunale di concederne l’uso limitato alle comunità Pontecorvesi di emigrati riconosciuti all’estero e soltanto per finalità di pubbliche manifestazioni riconosciute ed assentite con deliberazione dello stesso Consiglio Comunale.

Art. 8 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sugli atti fondamentali nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo , assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

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