Esplora contenuti correlati

Titolo IV – Attività Amministrativa

Capo I -PRINCIPI GENERALI

Art. 59 – Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

 

Art. 60 -Procedimenti ad istanza di parte.

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte, il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. A ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

ART. 61 -Procedimenti ad impulso d’ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’Amministratore che deve pronunciarsi in merito;

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 47 dello Statuto.

 

Art. 62 – Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi di cui ai due precedenti articoli,e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure previste, il contenuto dispositivo dell’atto non necessariamente deve essere di autonoma provenienza amministrativa, ma può anche essere il risultato di un accordo concertato tra il privato ed il funzionario responsabile. In tale ipotesi è necessario che l’atto esplicitamente contenga nelle premesse e nella narrativa il richiamo alla avvenuta concertazione e sia poi recepito nell’ordinamento comunale con deliberazione di Giunta Comunale, la quale dia esplicite garanzie che il dispositivo raggiunto sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’Amministrazione Comunale.

 

Art. 63 – Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi di governo del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

 

Art. 64 – Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

 

ART. 65 – Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’esercizio dei pubblici servizi a rilevanza industriale con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica.

2. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici a rilevanza industriale.

3. Il Comune, anche in forma associata, può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di cui detengono la maggioranza, che E’ incedibile.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici esercizi privi di rilevanza industriale nelle seguenti forme:

  • a) istituzione;
  • b) aziende speciali, anche consortili;
  • c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate da codice civile;
  • d) in economia, quando non sia opportuno procedere ad affidamenti di cui ai punti a), b), c);
  • e) a mezzo di convenzioni, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

5. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al comma 2, possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

6. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune;

7. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune;

8. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

 

ART. 66 – Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto per l’esercizio dei servizi privi di rilevanza industriale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

 

ART. 67 – Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal TU 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

 

ART. 68 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di responsabilità giuridica ma dotate di autonomia gestionale, per l’esercizio dei servizi privi di rilevanza industriale.

2. La istituzione è costituita con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che identifica l’ambito di attività dell’istituzione ed il personale da trasferire all’istituzione stessa.

3. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

4. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

5. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

7. Il Collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’istituzione.

8. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

 

Art. 69 – Società di Capitali

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. Nel caso tali società siano titolari della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici a rilevanza industriale, la maggioranza del capitale deve essere detenuta dal Comune, anche in forma associata con altri enti locali.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono esplicitare le finalità pubbliche e sociali perseguite dalla società e devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di capitali.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società di capitali e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

 

ART. 70 – Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici, privi di rilevanza industriale.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

 

Art. 71 – Consorsi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi privi di rilevanza industriale secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 47, comma 2°, del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

 

ART. 72 – Accordi di programma.

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Condividi: