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Titolo V – Ordinamento degli Uffici e del Personale

CAPO I – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 73 – Ordinamento degli uffici

1. L’ordinamento strutturale del comune è disciplinato da apposito regolamento organico del personale con relativa dotazione organica in unità organizzative, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto, secondo il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la cui approvazione e variazione è riservata alla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri e principi generali approvati dal Consiglio Comunale.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità e razionalizzazione delle strutture mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.

3. II regolamento disciplina l’organizzazione secondo il principio in base al quale le funzioni d’indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, il coordinamento amministrativo è attribuito al Segretario comunale e la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi, che la esercitano sotto la direzione del Direttore Generale, nel caso in cui presso l’Ente sia stato nominato, altrimenti del Segretario Generale ed avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle deliberazioni della giunta e delle direttive del Sindaco.

4. II regolamento disciplina i criteri organizzativi, determina l’organigramma delle dotazioni del personale, definisce l’articolazione della struttura e prevede le modalità per l’assegnazione del personale ai servizi e uffici comunali, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto del principio della flessibilità e della organizzazione orizzontale delle posizioni funzionali.

 

ART. 74 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di progetti ed obiettivi e deve sempre essere improntata ai seguenti principi:

  • a) organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;
  • b) previsione di analisi ed individuazione delle forme di produttività e di carichi effettivi di lavoro nonché del grado di efficacia e di efficienza dell’attività svolta da ciascun elemento inserito nell’apparato produttivo;
  • c) superamento della rigida separazione delle competenze individuali nella divisione del lavoro al fine di conseguire la massima flessibilità delle strutture e del personale nonché la massima collaborazione tra tutti gli uffici coinvolti nei singoli procedimenti;
  • d) previsione di specifiche forme di individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale di ogni soggetto, al fine di evitare sia la generalizzazione delle responsabilità sia la elusione della stessa.

2. E’ riservata al Regolamento di organizzazione la competenza a tradurre in termini operativi i suddetti principi generali, nonché disciplinare i rapporti di interrelazione tra Uffici comunali e loro preposti; tra essi ed il Segretario Generale; tra l’intero apparato burocratico e gli Organi di Amministrazione nel rispetto delle specificità del proprio ruolo.

3. Il Comune di Pontecorvo adegua il trattamento economico e giuridico dei propri dipendenti alla contrattazione nazionale collettiva e ne recepisce la normativa adeguandola alla proprie esigenze e risorse con atti deliberativi che tengano anzitutto conto delle finalità pubbliche dell’Ente, per cui ogni sottoscrizione di contratto da parte del Rappresentante dell’Amministrazione comunale è da intendersi come proposta da sottoporre all’esame dell’Organo collegiale competente, se non preventivamente autorizzato.

 

ART. 75 – Organizzazione degli Uffici

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La posizione organizzativa di massima dimensione è rappresentata dall’Ufficio Segreteria ed Affari Generali cui è preposto il Funzionario avente la qualifica di Vicesegretario Generale, essendo essa finalizzata non solo al raggiungimento dei propri obiettivi e programmi, ma altresì a coadiuvare il Segretario Generale in ogni sua funzione, con particolare riferimento al coordinamento di tutti gli Uffici e Servizi organizzati nell’Ente, secondo il principio della sussidiarietà gestionale.

4. Nello stesso Regolamento la Giunta Comunale può prevedere sia forme di collaborazioni continuative con professionisti ad elevata specializzazione, sia il ricorso al conferimento di incarichi professionali a tempo determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4°, della legge n. 127/1997, e successive modifiche ed integrazioni, sia l’utilizzo di personale già appartenente al comparto del Pubblico Impiego mediante la stipula di specifica convenzione di servizio che tenga conto anche del consenso della Amministrazione di appartenenza del funzionario.

5. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000.

6. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentono alcune norme di legge.

7. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

8. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

ART. 76 – Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati a sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

Art. 77 – Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale E’ tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuatile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

 

ART. 78 – Funzioni dei responsabili degli Uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

  1. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
  2. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  3. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  4. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
  5. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
  6. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;
  7. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
  8. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
  9. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale;
  10. forniscono al Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
  11. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale, e dal Sindaco;
  12. concedono le licenze agli obiettori di coscienza presso in servizio presso il comune;
  13. rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, altrimenti dal Segretario Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

 

Art. 79 – Conferenza dei responsabili degli Uffici e dei Servizi nonché Conferenza di programma.

1. La conferenza dei responsabili degli Uffici e dei Servizi è convocata e presieduta dal Direttore Generale, o da chi lo sostituisce, che sovraintende e coordina tutti gli Uffici, ex articolo 52 legge 142/90.

2. La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi dell’ente, studia e propone le semplificazioni procedurali nonché le innovazioni tecnologiche necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l’attuazione della gestione all’ordinaria amministrazione e della più efficace organizzazione delle risorse umane.

3. I tempi, le modalità di convocazione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e dalle direttive del Segretario Generale.

4. Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l’intervento di più aree funzionali il Direttore Generale o, in assenza, il Segretario Generale, convoca i Responsabili degli Uffici e servizi interessati in una conferenza di programma la quale adotta le decisioni e promuove i provvedimenti per attuare le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune.

5. I verbali, redatti da uno dei partecipanti delle riunioni, vengono trasmessi in copia dal Direttore Generale o, in assenza, dal Segretario comunale al Sindaco, salvo che della loro redazione non ne sussista utilità esterna.

 

ART. 80 – Segretario comunale.

1. Ai sensi dell’articolo 52, primo comma della legge 8 giugno 1990, numero 142, il comune dispone di un Segretario titolare avente la qualifica di Dirigente Pubblico ed iscritto in apposito Albo Nazionale, territorialmente articolato e regolamentato per legge, o altra normativa nazionale.

2. II Segretario, oltre ad esercitare le competenze previste dall’articolo 51 della summenzionata legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l’attività; cura l’attuazione dei provvedimenti; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

3. II Segretario, coadiuvato dal Vicesegretario Generale e dai Funzionari Responsabili assicura agli organi elettivi il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione dei programmi di governo.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge ed attribuito secondo i parametri stabiliti dai contratti collettivi nazionali recepiti nella apposita contrattazione decentrata.

5. II Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e sulla base del personale e delle strutture messe a disposizione dall’amministrazione:

  1. assume la direzione complessiva degli uffici sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili e ne coordina l’attività;
  2. cura, attraverso i funzionari responsabili dei servizi, l’attuazione dei provvedimenti;
  3. vigila sull’istruttoria delle deliberazioni e provvede, per mezzo dei responsabili dei servizi ed uffici ai relativi atti esecutivi;
  4. determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune la assegnazione al responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché del provvedimento finale inerente al singolo procedimento, nonché eventualmente all’adozione del provvedimento finale, qualora a lui riservato.

6. II Segretario partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura , anche con l’ausilio di Funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al componente dei predetti organi all’uopo designato dal presente Statuto. Assolve ad ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

7. II Segretario roga i contratti nei quali l’Ente E’ parte, ha interesse o è beneficiario

8. II Segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale affinché possa realizzare gli obiettivi ed i programmi dell’amministrazione svolgendo la necessaria attività a carattere organizzatorio e provvedimentale.

 

ART. 81 – Direttore Generale

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione assunta ai sensi del comma 68, dell’art. 17 e del comma 10 punto terzo, dell’art. 6 della legge 15/05/1997 n. 127, autorizza la nomina di un Direttore Generale e ne disciplina i poteri e le funzioni soprattutto in relazione alle attribuzioni del Segretario Generale,salvo che le due funzioni non siano riconosciute nella stessa persona.

2. E’ competenza della Giunta Comunale fissare le attribuzioni e delimitare i poteri e le funzioni del Direttore Generale, anche scorporandole da quelle che l’art. 51 attribuisce al Segretario Generale e nel rispetto dei poteri fissati dall’art. 6 comma 10 della citata legge n. 127/97.

3. E’ competenza del Sindaco designare la persona, avente requisiti di legge, cui attribuire la qualifica di Direttore Generale, anche nella ipotesi di designazione a tale incarico del Segretario Generale in servizio pro-tempore.

4. In attesa della deliberazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Sindaco, al fine di assicurare comunque l’espletamento delle funzioni che la legge n. 127/97 attribuisce al Direttore Generale, può conferire al Segretario Generale in servizio presso il Comune di Pontecorvo la nomina a Direttore Generale, dandone comunicazione alla Giunta Comunale che ne prende atto.

5. La Giunta Comunale può, con la stessa deliberazione di presa d’atto, promuovere la convenzione fra più comuni anche non contermini, al fine di procedere nei successivi novanta giorni alla nomina di un Direttore Generale diverso dal Segretario Generale, sempre che, nel frattempo, siano stati perfezionati gli atti convenzionali e si sia raggiunta la designazione unanime tra i diversi Sindaci sul nominativo proposto.

6. Qualora la Giunta Comunale prenda atto senza riserva della nomina fatta dal Sindaco o non si riesca a concludere nei novanta giorni citati il procedimento di nomina ai sensi del precedente comma 5, il Segretario Generale consegue la nomina con decorrenza dal provvedimento sindacale non essendo necessario procedere alla delimitazione delle rispettive funzioni, che si fondono nell’unico funzionario.

7. E’ riconosciuto al Direttore Generale il potere di emissione delle ordinanze – ingiunzione in tutti i casi sia prevista dalla legge o dai Regolamenti tale forma di recupero di crediti a carico di contribuenti o cittadini inadempienti. Tali ordinanze, proposte dal Responsabile dell’Ufficio competente non necessitano del visto di esecutività dell’Autorità giudiziaria e diventano esecutive con la pubblicazione all’Albo Pretorio da parte del Segretario Generale ed efficaci con la notifica all’interessato.

 

ART. 82 – Attribuzioni gestionali

1. Al Direttore Generale, anche se individuato e nominato in persona del Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dalla Statuto ad organi elettivi nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Direttore Generale adotta i seguenti atti:

  1. predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
  2. organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, ivi compresa la predisposizione degli atti specificamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti al Direttore Generale;
  3. presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;
  4. adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
  5. direzione di tutta la fase istruttoria delle deliberazioni ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
  6. verifica della efficacia e della efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi proposti, anche mediante la convocazione della conferenza degli uffici e dei servizi, della conferenza di programma e degli organismi di controllo interno;
  7. sottoscrizione dei mandati di pagamento congiuntamente a Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Finanze.

 

ART. 83 – Vice Segretario Comunale.

1. La funzione del Vice Segretario Generale, già attribuita al Capo Ripartizione Amministrativa , non più esistente, è attribuita al Funzionario Responsabile della posizione organizzativa di cui al comma secondo dell’art. 74, comma 3, che sia in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso pubblico per Segretario Comunale. Tale funzione rappresenta la posizione economica e professionale apicale nella dotazione organica dei dipendenti del Comune di Pontecorvo .

2. Al Funzionario Responsabile della suddetta posizione organizzativa oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per l’Ufficio assegnato è altresì attribuito il dovere di collaborare e coadiuvare il Segretario Generale nell’esercizio delle funzioni riconosciutegli dalla legge e dal presente Statuto; sono infine attribuite anche le funzioni vicarie da assolvere nei casi di assenza, di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell’ufficio segretariale, nel rispetto delle procedure di nomina formale stabilite dal D.P.R. n. 465 del 15.12.1997 e dal Regolamento comunale.

3. Qualora il Segretario Generale sia nominato anche Direttore Generale, il potere delle funzioni vicarie si estende anche ai compiti del Direttore Generale assente.

 

ART. 84 – Collaborazioni esterne.

1. II Consiglio comunale può, prevedere, ai sensi dell’articolo 51, comma quinto e settimo, legge n. 142/90, nell’ambito dei criteri e dei principi stabiliti per l’approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, che, per il conseguimento di obiettivi determinati e con contratti a termine, la Giunta Comunale possa decidere di avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, anche in aggiunta a quelle gia previste e disciplinate delle vigenti norme entro il limite del 5% della dotazione organica.

2. II provvedimento di incarico stabilisce la durata, il compenso e la collocazione dell’incaricato a supporto della struttura dell’Ente.


CAPO II – LA RESPONSABILITà

Art. 85 – Responsabilità dei contabili .

1. II tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto oltre che alla giurisdizione della giustizia amministrativa ed ordinaria, anche a quella della Corte dei Conti secondo le norme e procedure previste dalle vigenti leggi.

2. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale ed ogni funzionario responsabile che vanga a conoscenza,direttamente o in seguito a rapporto di servizio, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma precedente sono tenuti ad attivare le procedure di risarcimento del danno procurato all’Ente.

4. In caso di risarcimento infruttuoso o parziale sono tenuti a trasmettere denuncia circostanziata alla Procura Regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e le determinazione dei danni.

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